Art. 2.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e di assistenza sociale).

      1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e di dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue in possesso dei requisiti indicati nelle lettere b), c) e d) del comma 1»;

          b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è concessa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo  2».

      2. In attesa della riforma organica del sistema di finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, per gli anni 2006, 2007 e 2008, tale finanziamento è corrisposto in misura pari all'ammontare spettante nell'anno 2005.

 

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